@astridmillann:

Astrid Millán
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Comments

alberto.aayala
alberto.aayala :
Apostó todo al 7 y salio el 7
2023-03-12 17:15:47
316
sergitex
Sergi tex :
Chaval no la dejes ir eh
2023-03-12 16:04:03
169
caarlitaacm
carla :
un saludo a mis padres
2023-03-12 15:05:43
33
maariiatello
☪️☪️ :
de donde son los shorts???
2023-03-12 20:09:50
2
_nazarethmaria
Nazaa :) :
De dónde son los shorts??? 💗
2023-03-12 16:44:32
2
pau33_88
pAu33_88 :
Este tío es mi ídolo!!
2023-03-12 18:39:24
0
alemarozfr
Alemarozfr🐉 :
Vaya golazo
2023-03-13 15:57:20
0
camilagomezferr
Camila Gómez :
@aleee altafulla
2023-03-13 22:18:18
0
braamss47
braamss47 :
36
2023-03-12 23:57:05
0
manuurguezs
manu :
link del libro de chistes ?
2023-03-12 23:58:05
0
jxfacss
☆ :
@Hyttttjjjj @dan
2023-03-12 16:13:26
2
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TACHIGRAFO COME AUTOVELOX Una serie di ricorsi ha diviso negli ultimi anni le sentenze dei tribunali italiano riguardo ai ricorsi contro le multe per eccesso di velocità comminate usando i dati del cronotachigrafo: alcuni giudici le hanno confermate, altri le hanno annullate. La questione è giunta infine alla Corte di Cassazione, che ha fornito la sua risposta: “le registrazioni del cronotachigrafo sono una fonte di prova legittimamente utilizzabile per accertare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli industriali”. La Sezione Seconda Civile con l’ordinanza numero 19147/2026, pubblicata l’11 giugno 2026, dichiara la piena compatibilità dell’articolo 142 del Codice della Strada con il Regolamento UE 165/2014 relativo ai cronotachigrafi nell’autotrasporto. I giudici ritengono che il Regolamento UE 165/2014 prevede espressamente, agli articoli 2, 4 e 5, che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo e che tali dati siano accessibili alle Autorità di controllo in qualsiasi momento; la Direttiva 2006/22/CE, dal canto suo, non pone alcuna limitazione all’uso dei dati per l’accertamento dei superamenti di velocità, limitandosi a fornire un elenco non esaustivo delle infrazioni rilevanti. Su queste basi la Cassazione esclude qualunque contrasto tra la normativa europea e l’articolo 142 del Codice della Strada, che ammette tra le fonti di prova, oltre alle apparecchiature omologate come gli autovelox, anche le registrazioni del cronotachigrafo. Un elemento a sostegno della decisione riguarda la procedura d’infrazione numero 2020/4051, aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia proprio sull’applicazione dell’articolo 7 del Regolamento 165/2014, che venne archiviata il 20 dicembre 2023. La Corte richiama inoltre l’articolo 13 della Legge 689/1981, che autorizza gli organi di controllo a procedere a rilievi tecnici e ispezioni per l’accertamento delle violazioni amministrative: su questa base, l’articolo 142 del Codice della Strada viene ricondotto dai giudici a una specificazione di quel potere ispettivo generale. Per le imprese di autotrasporto la pronuncia rende ancora più importante la corretta gestione dei dati cronotachigrafi, che restano fondamentali non solo per il controllo dei tempi di guida e di riposo ma ora anche per le contestazioni di velocità. #greenscreen
TACHIGRAFO COME AUTOVELOX Una serie di ricorsi ha diviso negli ultimi anni le sentenze dei tribunali italiano riguardo ai ricorsi contro le multe per eccesso di velocità comminate usando i dati del cronotachigrafo: alcuni giudici le hanno confermate, altri le hanno annullate. La questione è giunta infine alla Corte di Cassazione, che ha fornito la sua risposta: “le registrazioni del cronotachigrafo sono una fonte di prova legittimamente utilizzabile per accertare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli industriali”. La Sezione Seconda Civile con l’ordinanza numero 19147/2026, pubblicata l’11 giugno 2026, dichiara la piena compatibilità dell’articolo 142 del Codice della Strada con il Regolamento UE 165/2014 relativo ai cronotachigrafi nell’autotrasporto. I giudici ritengono che il Regolamento UE 165/2014 prevede espressamente, agli articoli 2, 4 e 5, che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo e che tali dati siano accessibili alle Autorità di controllo in qualsiasi momento; la Direttiva 2006/22/CE, dal canto suo, non pone alcuna limitazione all’uso dei dati per l’accertamento dei superamenti di velocità, limitandosi a fornire un elenco non esaustivo delle infrazioni rilevanti. Su queste basi la Cassazione esclude qualunque contrasto tra la normativa europea e l’articolo 142 del Codice della Strada, che ammette tra le fonti di prova, oltre alle apparecchiature omologate come gli autovelox, anche le registrazioni del cronotachigrafo. Un elemento a sostegno della decisione riguarda la procedura d’infrazione numero 2020/4051, aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia proprio sull’applicazione dell’articolo 7 del Regolamento 165/2014, che venne archiviata il 20 dicembre 2023. La Corte richiama inoltre l’articolo 13 della Legge 689/1981, che autorizza gli organi di controllo a procedere a rilievi tecnici e ispezioni per l’accertamento delle violazioni amministrative: su questa base, l’articolo 142 del Codice della Strada viene ricondotto dai giudici a una specificazione di quel potere ispettivo generale. Per le imprese di autotrasporto la pronuncia rende ancora più importante la corretta gestione dei dati cronotachigrafi, che restano fondamentali non solo per il controllo dei tempi di guida e di riposo ma ora anche per le contestazioni di velocità. #greenscreen

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