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peach88999
vani Tan889 :
2026-08-05 14:07:27
1
woai0719
🔥♈ 黄梅素 ♈🔥 :
pg cc sui 🥰🥰👍
2026-08-05 03:04:28
2
duosejoli02
🅚︎🅞︎🅗︎♥️🅑︎🅔︎🅘︎🅑︎ :
Nice song
2026-08-05 03:12:27
1
hartonohuang.1
Hartono Huang :
zao an cece
2026-08-05 01:34:45
1
violetvio_888
Vio :
uhuuy beb🥰🥰🥰
2026-08-05 07:18:25
1
jimmyc438
Jimmy C :
nicesong好聽 ! 🥰🥰🥰
2026-08-05 03:44:57
1
ikwen67780
ik wen :
selamat sore ya cantik 👌🙏♥️♥️♥️🌹🌹
2026-08-05 09:26:39
0
fanytjia
fanytjia :
👍👍❤❤❤❤🥰🥰
2026-08-05 06:43:27
1
dr.hellytjandra
dr.helly.张医生[FMkie] :
2026-08-05 04:12:24
0
rina0303chang
•.¸♡ ® chang ♡¸.• :
nice song
2026-08-05 04:03:07
1
hiiamlifen
ᴸⁱᶠᵉⁿᶜʰᵃⁱⁱ♡ :
2026-08-05 02:02:34
1
alingswuang0
Aling hwuang :
👍👍👍
2026-08-05 01:56:03
1
asin.khiong
Asin Khiong :
🥰🥰🥰
2026-08-05 04:15:43
1
yeo.elizabeth
Yeo Elizabeth :
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2026-08-05 03:26:30
1
kokoawie2888
kokoawie2888 :
🤩🤩🤩
2026-08-05 01:21:56
1
hst_aldywijayayong
Aldywjaya_hst :
👍👍👍👍😎😎😎😎
2026-08-05 07:04:51
1
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TACHIGRAFO COME AUTOVELOX Una serie di ricorsi ha diviso negli ultimi anni le sentenze dei tribunali italiano riguardo ai ricorsi contro le multe per eccesso di velocità comminate usando i dati del cronotachigrafo: alcuni giudici le hanno confermate, altri le hanno annullate. La questione è giunta infine alla Corte di Cassazione, che ha fornito la sua risposta: “le registrazioni del cronotachigrafo sono una fonte di prova legittimamente utilizzabile per accertare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli industriali”. La Sezione Seconda Civile con l’ordinanza numero 19147/2026, pubblicata l’11 giugno 2026, dichiara la piena compatibilità dell’articolo 142 del Codice della Strada con il Regolamento UE 165/2014 relativo ai cronotachigrafi nell’autotrasporto. I giudici ritengono che il Regolamento UE 165/2014 prevede espressamente, agli articoli 2, 4 e 5, che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo e che tali dati siano accessibili alle Autorità di controllo in qualsiasi momento; la Direttiva 2006/22/CE, dal canto suo, non pone alcuna limitazione all’uso dei dati per l’accertamento dei superamenti di velocità, limitandosi a fornire un elenco non esaustivo delle infrazioni rilevanti. Su queste basi la Cassazione esclude qualunque contrasto tra la normativa europea e l’articolo 142 del Codice della Strada, che ammette tra le fonti di prova, oltre alle apparecchiature omologate come gli autovelox, anche le registrazioni del cronotachigrafo. Un elemento a sostegno della decisione riguarda la procedura d’infrazione numero 2020/4051, aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia proprio sull’applicazione dell’articolo 7 del Regolamento 165/2014, che venne archiviata il 20 dicembre 2023. La Corte richiama inoltre l’articolo 13 della Legge 689/1981, che autorizza gli organi di controllo a procedere a rilievi tecnici e ispezioni per l’accertamento delle violazioni amministrative: su questa base, l’articolo 142 del Codice della Strada viene ricondotto dai giudici a una specificazione di quel potere ispettivo generale. Per le imprese di autotrasporto la pronuncia rende ancora più importante la corretta gestione dei dati cronotachigrafi, che restano fondamentali non solo per il controllo dei tempi di guida e di riposo ma ora anche per le contestazioni di velocità. #greenscreen
TACHIGRAFO COME AUTOVELOX Una serie di ricorsi ha diviso negli ultimi anni le sentenze dei tribunali italiano riguardo ai ricorsi contro le multe per eccesso di velocità comminate usando i dati del cronotachigrafo: alcuni giudici le hanno confermate, altri le hanno annullate. La questione è giunta infine alla Corte di Cassazione, che ha fornito la sua risposta: “le registrazioni del cronotachigrafo sono una fonte di prova legittimamente utilizzabile per accertare il superamento dei limiti di velocità dei veicoli industriali”. La Sezione Seconda Civile con l’ordinanza numero 19147/2026, pubblicata l’11 giugno 2026, dichiara la piena compatibilità dell’articolo 142 del Codice della Strada con il Regolamento UE 165/2014 relativo ai cronotachigrafi nell’autotrasporto. I giudici ritengono che il Regolamento UE 165/2014 prevede espressamente, agli articoli 2, 4 e 5, che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo e che tali dati siano accessibili alle Autorità di controllo in qualsiasi momento; la Direttiva 2006/22/CE, dal canto suo, non pone alcuna limitazione all’uso dei dati per l’accertamento dei superamenti di velocità, limitandosi a fornire un elenco non esaustivo delle infrazioni rilevanti. Su queste basi la Cassazione esclude qualunque contrasto tra la normativa europea e l’articolo 142 del Codice della Strada, che ammette tra le fonti di prova, oltre alle apparecchiature omologate come gli autovelox, anche le registrazioni del cronotachigrafo. Un elemento a sostegno della decisione riguarda la procedura d’infrazione numero 2020/4051, aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia proprio sull’applicazione dell’articolo 7 del Regolamento 165/2014, che venne archiviata il 20 dicembre 2023. La Corte richiama inoltre l’articolo 13 della Legge 689/1981, che autorizza gli organi di controllo a procedere a rilievi tecnici e ispezioni per l’accertamento delle violazioni amministrative: su questa base, l’articolo 142 del Codice della Strada viene ricondotto dai giudici a una specificazione di quel potere ispettivo generale. Per le imprese di autotrasporto la pronuncia rende ancora più importante la corretta gestione dei dati cronotachigrafi, che restano fondamentali non solo per il controllo dei tempi di guida e di riposo ma ora anche per le contestazioni di velocità. #greenscreen

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